FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA: C.d’I. e C.d.Cl.

Consiglio d'Istituto Nell’attesa del provvedimento legislativo di riforma degli OO.CC. interni, attualmente, il C. d’I. è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti dei docenti, 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti degli studenti, 1 rappresentanti del personale non docente e dal Dirigente quale membro di diritto. La convocazione del Consiglio d'Istituto immediatamente successiva alla elezione dei relativi membri è disposta dal Dirigente. In questa prima seduta di insediamento il Consiglio elegge tra i rappresentanti dei genitori il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto; è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei volanti. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice - presidente e un segretario verbalizzatore per la durata di un anno. Il presidente del C. di I. è tenuto a disporre la convocazione del C. di I. su richiesta del presidente della Giunta esecutiva (Dirigente) oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso e dovrà concordare con il Dirigente il relativo ordine del giorno. La pubblicità degli atti del C. di I. deve avvenire mediante affissione all’albo dell'Istituto della copia integrale del verbale entro il termine massimo di otto giorni dalla seduta. Copia di tale verbale sarà tenuta affissa fino alla successiva seduta. I verbali e tutti i documenti allegati sono depositati in Presidenza e sono a disposizione, secondo le norme previste dalla legge 241/90.

Il Consiglio d'Istituto:

·          adotta, con relativa delibera, il programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

·          approva entro il 30 aprile il conto consuntivo;

1.       Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

a)       alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b)       alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

c)       all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

d)       ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

e)       all'adesione a reti di scuole e consorzi;

f)         all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

g)       alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

h)       all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1° del D.M. 1° febbraio 2001 44;

i)         all'acquisto di immobili.

2.       Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

a)       contratti di sponsorizzazione;

b)       contratti di locazione di immobili;

c)       utilizzazione di locali, beni o Siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;

d)       convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

e)       alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

f)         acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

g)       contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

h)       partecipazione a progetti internazionali.

3.       Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente scolastico ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

4.       Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5 del citato art. 34 e cioè che le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'U.E. in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.

Consiglio di classe

      E' costituito, di norma, da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli studenti iscritti alla stessa e da due rappresentanti degli studenti; può essere aperto a tutti i genitori e a tutti gli studenti, salvo i casi previsti dalla legge (scrutini quadrimestrali e finali e in caso di espressa opposizione da parte anche di un solo docente). Il Consiglio di classe è convocato dal Preside secondo il calendario deliberato dal Collegio dei Decenti o su richiesta motivata di una delle componenti.

Il Consiglio di classe:

·          formula proposte per la programmazione curriculare ed extra­curricolare, compresi i viaggi di istruzione;

·          indica gli obiettivi formativi e comportamentali per la classe e individua le strategie per la loro realizzazione;

          valuta l'opportunità di istituire corsi di recupero e/o di sostegno;

·          sensibilizza attraverso la discussione i casi di scarso profitto e/o di comportamento scorretto, tale da creare disturbo al lavoro collettivo;

·          propone l'adozione dei libri di testo;

·          indica l'accompagnatore per i viaggi di istruzione.

Nell'ambito di ogni singolo Consiglio di classe viene nominato un coordinatore con il compito di:

·          presiedere le sedute in assenza del Capo d'Istituto;

·          verificare periodicamente, con il supporto della Segreteria Didattica, la situazione della classe in ordine al comportamento, alla frequenza, ritardi e uscite anticipate. A tal fine la segreteria didattica dispone mensilmente e fa pervenire al coordinatore il prospetto riassuntivo;

·          convocare le famiglie per colloqui in ordine al profitto, alla frequenza e al comportamento degli studenti;

·          insediare le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni per i rappresentanti del Consiglio di classe;

·          redigere il documento della programmazione didattica ed educativa del Consiglio di classe.

                Le riunioni del Consiglio di classe previste sono:

·          settembre (soli decenti per la programmazione);

·          ottobre (tutte le componenti dopo le elezioni dei nuovi rappresentanti);

·          febbraio per lo scrutinio quadrimestrale (soli docenti);

·          aprile (soli docenti per la valutazione di metà quadrimestre);

·          maggio (tutte le componenti libri di testo, verifica della programmazione);

·          scrutinio finale. (soli docenti).

 Organo di garanzia  (A.S. 2009/2010)

Componenti:  Ezia Palmeri, Ssali Cucundu, Fiorella Palmieri, Donatella Gentilini